Art. 14.

      1. Presso la sede del comitato nazionale, di cui all'articolo 5, è istituito un fondo di solidarietà, finanziato con il contributo degli istituti di sicurezza civile privata e dei dipendenti degli stessi istituti, al fine di corrispondere un salario minimo garantito, non inferiore all'80 per cento dello stipendio, alle guardie particolari giurate che per chiusura, ristrutturazione o riduzione del personale sono state licenziate dall'istituto di sicurezza civile privata, ovvero sono iscritte negli elenchi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 con la qualifica di guardie particolari giurate disoccupate.